Il diritto del minore alla propria storia familiare: il ruolo dei nonni e la tutela dei legami affettivi

30.10.2026

La dichiarazione di adottabilità e persino l'adozione piena non devono necessariamente comportare la cancellazione dei legami affettivi del bambino con la famiglia d'origine. Un principio di particolare valore giuridico e umano, ribadito dalla Corte costituzionale.

Il diritto del minore a crescere nella propria famiglia rappresenta uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento. La legge n. 184 del 1983 riconosce espressamente tale diritto, stabilendo che la dichiarazione dello stato di adottabilità debba costituire una soluzione estrema, alla quale ricorrere quando non sussistano concrete possibilità di garantire al bambino un'adeguata protezione nell'ambito della famiglia d'origine. Tutelare un minore, tuttavia, non significa soltanto assicurargli condizioni materiali e affettive adeguate. Significa anche riconoscere e rispettare la sua storia personale, le sue radici e quelle relazioni familiari che hanno contribuito alla costruzione della sua identità.

Il ruolo dei nonni nei procedimenti di adottabilità

In questa prospettiva assume particolare importanza il ruolo dei nonni e della famiglia allargata. Gli articoli 10 e 12 della legge n. 184/1983 attribuiscono specifica rilevanza ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24727 del 14 settembre 2021, ha chiarito che la seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del nipote può contribuire a escludere lo stato di abbandono, quando sia accompagnata da rapporti affettivi significativi e da una concreta capacità di accudimento. Non è quindi sufficiente il semplice vincolo di parentela, ma occorre verificare se i familiari rappresentino una reale risorsa per la crescita del bambino. Del resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021, hanno ribadito la necessità di un rigoroso accertamento dello stato di abbandono, fondato su elementi concreti e non su valutazioni generiche dell'inadeguatezza genitoriale. L'adozione deve rappresentare una soluzione estrema, preceduta dalla valutazione delle possibilità di recupero delle capacità genitoriali e delle risorse familiari concretamente disponibili.

La Corte costituzionale: l'adozione non cancella necessariamente gli affetti

Un significativo passo avanti nella tutela dell'identità personale del minore è rappresentato dalla sentenza n. 183 del 28 settembre 2023 della Corte costituzionale. La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184/1983, che prevede la cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine in conseguenza dell'adozione piena. La questione riguardava, in particolare, la possibilità di conservare rapporti socio-affettivi positivi con alcuni familiari biologici, quali nonni, fratelli o altri parenti, anche successivamente all'adozione.

La Corte ha operato una distinzione fondamentale tra rapporti giuridici di parentela e relazioni affettive concretamente vissute.

Se, da un lato, l'adozione piena determina necessariamente la cessazione dei rapporti giuridico-formali con la famiglia biologica, dall'altro non comporta un divieto assoluto di mantenere relazioni affettive significative con alcuni suoi componenti. Secondo la Corte, la presunzione che l'interruzione dei rapporti di fatto con la famiglia d'origine corrisponda all'interesse del minore è soltanto relativa e può essere superata attraverso una valutazione giudiziale concreta. Il giudice può quindi riconoscere l'opportunità di conservare rapporti familiari preesistenti, quando risultino positivi, consolidati e importanti per l'equilibrio e la crescita del bambino. Si tratta della necessità di garantire che le decisioni siano assunte considerando effettivamente la sua storia personale e le sue esigenze affettive.

Il valore delle radici familiari e dell'identità personale

L'aspetto più significativo della pronuncia risiede nel riconoscimento del valore che le relazioni affettive pregresse assumono nella costruzione dell'identità del bambino. La Corte costituzionale evidenzia come l'identità personale non si costruisca soltanto attraverso le nuove relazioni familiari, ma trovi le proprie radici anche nelle esperienze e negli affetti del passato. Il giudice è pertanto chiamato a considerare la storia personale e familiare del minore, la continuità dei rapporti affettivi, le conseguenze che potrebbero derivare dalla loro interruzione e la necessità di assicurare stabilità e serenità alla nuova famiglia. La conservazione di tali relazioni può essere disciplinata attraverso modalità adeguate, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali e, quando necessario, mediante incontri protetti, sempre nel rispetto della riservatezza della famiglia adottiva.

Il bambino non è una persona priva di passato: porta con sé una storia, degli affetti e dei legami che meritano di essere riconosciuti e rispettati.

Il superiore interesse del minore: proteggere senza cancellare

L'evoluzione della giurisprudenza evidenzia come il superiore interesse del minore non possa essere identificato automaticamente con l'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine.

In alcuni casi, purtroppo, la protezione del bambino richiede necessariamente un allontanamento definitivo. In altri, invece, la conservazione di determinate relazioni affettive può rappresentare un elemento importante per il suo benessere psicologico e per lo sviluppo equilibrato della sua personalità. La tutela del bambino non coincide necessariamente con la recisione dei suoi legami familiari, ma richiede una valutazione concreta di quali relazioni possano contribuire alla sua crescita e al suo equilibrio affettivo.

Proteggere un bambino significa garantirgli un futuro sicuro, senza cancellare inutilmente ciò che di positivo appartiene al suo passato. Perché il rispetto della persona, anche quando si tratta di un bambino, passa inevitabilmente attraverso il riconoscimento della sua dignità, della sua identità e della sua storia.

Avv. Emiliano Ferri

Iustitia in Caritate

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